IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
               Stagione venatoria e giornate di caccia
 
   1.  La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1994 e termina
il 30 gennaio 1995.
   2. Per l'intera stagione venatoria la  caccia  e'  consentita  tre
giorni  per  ogni  settimana,  che  il  titolare  della  licenza puo'
scegliere fra quelli  di  lunedi',  mercoledi',  giovedi',  sabato  e
domenica.
   3.  Nel  periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1994, fermo restando
il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e'  consentito
ad  ogni cacciatore, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo
alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in  modo  continuativo
delle giornate di caccia a propria disposizione in ogni settimana.