IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Stagione venatoria e giornate di caccia 1. La stagione venatoria ha inizio il 18 settembre 1994 e termina il 30 gennaio 1995. 2. Per l'intera stagione venatoria la caccia e' consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza puo' scegliere fra quelli di lunedi', mercoledi', giovedi', sabato e domenica. 3. Nel periodo dal 2 ottobre al 30 novembre 1994, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi' e venerdi' e' consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione in ogni settimana.